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Sez. 6, Sentenza n. 7906 del 03/02/2006 Cc. (dep. 07/03/2006) Rv. 233491 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Applicabilità della sostituzione in assenza di richiesta - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di espulsione di straniero extracomunitario.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233491-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

Con la sentenza di "patteggiamento" prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non può essere disposta la sostituzione della pena quando la stessa non sia stata espressamente richiesta. (Nella specie, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dall'imputato, straniero extracomunitario, ha ritenuto illegittima la sostituzione della pena della reclusione, di cui era stata richiesta l'applicazione, con la espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, rilevando altresì che la richiesta concordata prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena, incompatibile - sussistendone i presupposti - con la sanzione sostitutiva dell'espulsione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)