Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 11/04/2001 (Rv. 545822 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Difetto di motivazione - Configurabilità - Limiti.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ
In tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguiti dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.(Nella specie, la S.C. ha escluso la ravvisabilità di un vizio motivazionale dalle siffatte caratteristiche nel lodo che aveva escluso la valenza probatoria della documentazione prodotta, a sostegno della propria domanda di rimborso di spese effettuate da società appaltatrice di lavori, documentazione consistente nelle fatture dalla stessa emesse, ritenute dagli arbitri non idonee di per sè a dimostrare la effettuazione delle spese in contestazione, neanche alla luce delle certificazioni dell'ambasciata relative alla presenza in Mozambico, dove i lavori erano stati svolti, degli esperti la cui opera la società affermava di avere utilizzato, certificazioni non integranti fonti di piena prova secondo gli arbitri, intercorrendo, tra la circostanza della presenza di tecnici e quella della effettuazione di determinate attività tecniche, solo un nesso di correlazione indiziaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)