Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 19/02/2016 (Rv. 638709 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Stima del danno operata da c.t.u. - Osservazioni critiche in comparsa conclusionale - Tardività - Condizioni - Conseguenze in tema di ammissibilità di motivo di appello.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
In tema di stima del danno operata dal consulente tecnico d'ufficio, le osservazioni critiche delle parti sono tardive soltanto se formulate, esclusivamente e per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, e non anche quando, tempestivamente proposte avverso la relazione peritale, cui abbia fatto seguito un supplemento di consulenza, la parte, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia concluso per l'integrale rigetto della domanda, come integrata a seguito degli accertamenti peritali, reiterando le contestazioni alla quantificazione del danno nella comparsa conclusionale, dovendosi, in tale evenienza, ritenere ammissibile l'appello avverso la decisione che abbia recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e del successivo supplemento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)