Sez. L - , Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020 (Rv. 658596 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA | Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all’art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)