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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15522 del 21/07/2020 (Rv. 658401 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | C.t.u. – Eccezioni e contestazioni – Formulazione entro l’udienza di discussione – Necessità - Conseguenze - Decadenza - Riproponibilità in sede di gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658401-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

Anche nel processo tributario, in forza del rinvio generale al c.p.c. contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le eccezioni e le contestazioni alla consulenza disposta dal giudice d'ufficio debbono essere formulate, al più tardi, entro l'udienza pubblica di discussione innanzi al collegio, ex art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel contraddittorio tra tutte le parti; resta escluso, poi, che eccezioni, rilievi ed osservazioni nei confronti dell'elaborato peritale, in relazione alle quali la parte sia incorsa in decadenza per non averle tempestivamente articolate nel corso del giudizio innanzi alla CTP, possano essere formulate come motivi di gravame, avverso la decisione che si fondi sulle risultanze dell'esperita c.t.u.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)