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Sez. 5, Sentenza n. 216 del 07/01/2005 (Rv. 579398 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Erogazioni liberali - Requisiti di intassabilità ex art. 48, secondo comma, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Eccezionalità dell'erogazione - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579398-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), l'erogazione liberale, per non concorrere alla formazione del reddito, deve essere eccezionale, non ricorrente ed effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. A tal riguardo, il requisito della eccezionalità deve intendersi non nel significato di "unicità"o "irripetibilità" dell'elargizione (concetto già compreso nel diverso requisito della "non ricorrenza"), bensì nel senso, conforme alla finalità antielusiva della norma, della particolarità - intesa come "non normalità" e, quindi, anche "imprevedibilità" - dell'evento cui l'erogazione stessa è collegata, così da far ritenere esclusa la possibilità di pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto, rigettando il ricorso del contribuente avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, che non potesse considerarsi eccezionale l'elargizione liberale effettuata dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto, essendo questa un evento del tutto naturale e prevedibile).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)