Sez. 5, Sentenza n. 11816 del 06/08/2002 (Rv. 556747 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Erogazione liberale - Requisiti di intassabilità ex art. 48, secondo comma, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Interpretazione - "Premio celebrativo" - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata con l'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), l'erogazione liberale, per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, deve essere eccezionale, non ricorrente ed effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Ad un tal riguardo, tenendo presente la finalità antiesclusiva perseguita dal legislatore, l'erogazione deve essere considerata "eccezionale" ogniqualvolta è legata ad eventi o situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione; la "non ricorrenza" deve essere intesa come non frequenza dell'erogazione, atteso che la reiterazione costituirebbe un chiaro indice del fatto che in realtà vengono corrisposti dei veri e propri corrispettivi; l'espressione "generalità", infine, sottintende il riferimento a "tutti", per cui postula che l'erogazione avvenga indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata. Pertanto, nel caso di un "premio celebrativo", erogato in occasione di un anniversario della fondazione dell'impresa, l'erogazione non può ritenersi, per ciò solo, esclusa dalla tassazione, atteso che, pur se effettuata a favore di tutti i dipendenti, non possiede il requisito dell'eccezionalità - costituendo l'anniversario una scadenza naturale e prevedibile, come tale non sufficiente a dimostrare l'insussistenza di un rapporto causale tra erogazione e prestazione lavorativa -, né quello della non ricorrenza, non potendosi di per sè escludere che premi analoghi siano stati erogati in occasione di precedenti anniversari o di ricorrenze simili.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)