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Sez. 5, Sentenza n. 12328 del 21/08/2002 (Rv. 556996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Requisiti d'intassabilità ex art. 48, secondo comma, lett. f) d.P.R. n. 917 del 1986 - Portata. .
Stato
decisa il 2002-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556996-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, comma secondo, lett. f) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente l'erogazione doveva essere: a) eccezionale, b) non ricorrente, c)essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. A tal riguardo, tenendo presente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, l'erogazione si riteneva "eccezionale" ogniqualvolta fosse legata ad eventi o situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che fosse stata pattuita quale elemento della retribuzione. La "non ricorrenza" delle erogazioni era da intendersi come non frequenza delle stesse, atteso che la reiterazione costituisce un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengano corrisposti dei veri e propri corrispettivi. L'espressione "generalità" si riteneva sottintendere il riferimento a "tutti", postulando che la erogazione avvenisse indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata. La suddetta interpretazione risulta avvalorata dalla successiva sostituzione dell'originario testo dell'art. 48 TUIR da parte dell'art. 3 D.Lgs. n. 314 del 1997 che - nel prevedere espressamente l'ipotesi di dazioni effettuate in occasione di ricorrenze - le ha escluse dall'imponibile unicamente ove non superiori a L. 500.000, giacché, lungi dal rappresentare un elemento a sfavore, tale innovazione costituisce un'indiretta conferma della relativa bontà in quanto, essendo entrata in vigore soltanto dall'1 gennaio 1998, essa vale come riprova del fatto che, per il periodo precedente, le somme pagate in occasione di ricorrenze riguardanti l'impresa finivano col restare totalmente fuori dal reddito in presenza dei cennati caratteri della eccezionalità, non ricorrenza e generalità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 2 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)