Sez. U, Sentenza n. 102 del 13/01/1989 (Rv. 461339 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - ORDINANZA MUNICIPALE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO DELLA STESSA DETERMINANTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OVVERO DI QUELLO AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - ORDINANZA MUNICIPALE DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO DELLA STESSA DETERMINANTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OVVERO DI QUELLO AMMINISTRATIVO.*
L'opposizione del privato, avverso l'ingiunzione municipale di pagamento di contributi di urbanizzazione emessa ai sensi del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, spetta al giudice ordinario, nella parte in cui contesti l'esperibilità dell'Azione di recupero del credito, ovvero la legittimità dei singoli Atti del relativo procedimento, ricollegandosi alla tutela del diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale al di fuori dei casi consentiti dalla legge, mentre è devoluta al giudice amministrativo, nella parte in cui metta in discussione l'an ed il quantum della pretesa del comune, poiché le posizioni del privato, a fronte dei poteri autoritativi dell'ente territoriale in materia di fissazione di detti contributi, hanno natura di meri interessi legittimi. (V 8056/87, mass n 455729; (V 3652/84, mass n 435642).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)