Sez. U, Sentenza n. 3652 del 21/06/1984 (Rv. 435642 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - AZIONE DI RIPETIZIONE PROMOSSA DAL BENEFICIARIO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER QUANTO ASSUMA DI AVER INDEBITAMENTE PAGATO A TALE TITOLO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - SUSSISTENZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - AZIONE DI RIPETIZIONE PROMOSSA DAL BENEFICIARIO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER QUANTO ASSUMA DI AVER INDEBITAMENTE PAGATO A TALE TITOLO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - SUSSISTENZA.*
L'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra l'altro, le controversie attinenti alla Determinazione e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiario di concessione edilizia, in considerazione dello stretto collegamento funzionale fra il rilascio di detta concessione ed il contributo medesimo, trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che la contestazione della legittimità del provvedimento impositivo del comune, anziché prima del pagamento della somma pretesa, venga sollevata successivamente, mediante Azione di ripetizione di quanto si assuma indebitamente versato per tale titolo. (V 2119/83, mass n 426977; (V 4831/80, mass n 408657).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)