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Sez. 1, Sentenza n. 16669 del 01/10/2012 (Rv. 624186 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fase introduttiva del giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Giudizi di impugnazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624186-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art.1944, primo comma, cod. civ., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944 com. 1, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)