Sez. L, Sentenza n. 5790 del 11/04/2003 (Rv. 562107 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Sanzione amministrativa ex legge n. 689 del 1981 - Legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Applicabilità al procedimento preordinato alla emissione dell'ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di ordinanza - ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (Nella specie, concernente l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte della Direzione provinciale del lavoro, a seguito della tardiva regolarizzazione della posizione di un lavoratore subordinato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione, ritenendola viziata in quanto all'opponente era stato negato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consistenti nei verbali contenenti le sommarie informazioni assunte in sede di visita ispettiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)