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Sez. 1, Sentenza n. 18153 del 20/12/2002 (Rv. 559344 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto - Inosservanza - Conseguenze - Annullabilità del provvedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559344-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 2 del D.Lgs. 241/90, nel disporre che, di ogni procedimento amministrativo, deve essere fissato un termine finale, pone un principio generale dell'ordinamento (art.29 D.Lgs. Cit.) in applicazione del quale l'art. 204 del D.Lgs. 285/92 ha fissato il termine entro cui il Prefetto è tenuto ad emettere le ordinanze ingiunzioni relative alle infrazioni al codice della strada (nella specie, all'art. 142.9), termine oggi fissato in 180 giorni in forza dell'art.68.4 della legge finanziaria 488/99, con la conseguenza che il decorso del termine suddetto integra gli estremi del vizio di legittimità dell'intero procedimento, vizio che, ove ritualmente dedotto con l'atto di opposizione, comporta l'annullamento, anche in sede di giudizio di legittimità, dell'ordinanza ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 29, Legge 31/12/1999 num. 488 art. 68 n. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)