Sez. 5, Sentenza n. 16873 del 21/03/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219624 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Previo accertamento di responsabilità - Raccolta della prova in contraddittorio ovvero rinuncia ad esso da parte dell'interessato - Necessità.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
In tema di procedimento penale a carico di imputati minorenni, il proscioglimento dell'imputato per irrilevanza del fatto implica comunque il presupposto di un'accertata responsabilità, cui non può pervenirsi senza una raccolta, in contraddittorio, della prova ovvero senza rinuncia alla stessa da parte dell'interessato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il Gip minorile aveva dichiarato non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pur non avendo l'interessato consentito il giudizio allo stato degli atti).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)