Sez. 2, Sentenza n. 5503 del 17/11/1999 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 216446 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988 - Prevalenza rispetto alla estinzione del reato per prescrizione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In base alla formulazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., in cui è enunciato un ordine progressivo di cause di non punibilità corrispondente all'interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole, le formule di proscioglimento nel merito ovvero per improcedibilità ed improponibilità dell'azione penale, prevalgono su quelle declaratorie delle cause di estinzione del reato. Ne consegue che la formula di proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto ex articolo 27 d.p.r. n. 448 del 1988 prevale, siccome più favorevole, rispetto a quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)