Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 22/04/1981 (Rv. 413101 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI FONDI CONFINANTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEI PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI FONDI CONFINANTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, il diritto di prelazione e attribuito, ai proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti, alle stesse condizioni cui e stato concesso dalla legge 26 maggio 1965 n 590 agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, comprese quindi quelle che l'interessato coltivi il fondo posseduto da almeno due anni (cosi ridotto il periodo minimo di coltivazione dal primo comma del citato articolo 7) e non abbia venduto nel biennio precedenti fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 1.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria. (Conf 5305/80, mass n 409166; (Conf 4797/79, mass n 401398).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)