Sez. L, Sentenza n. 8165 del 22/07/1993 (Rv. 483247 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere | Svolgimento di altra attività da parte del lavoratore assente per malattia - Recesso del datore di lavoro - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ove tale attività esterna (prestata o meno a titolo oneroso) sia di per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. (Nella specie, i giudici di merito, con decisione confermata dalla S.C., non hanno ravvisato tale fattispecie nel caso di occasionali prestazioni, limitate nel tempo, svolte dal presidente di un circolo ricreativo al fine di evitare interruzioni del servizio fornito ai soci).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)