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Sez. L, Sentenza n. 6236 del 03/05/2001 (Rv. 546441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Divieto ex art. 5 statuto dei lavoratori - Estensione agli accertamenti sullo svolgimento in costanza di malattia di attività incompatibili e pregiudizievoli della guarigione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI

Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività; e non determina l'illegittimità degli accertamenti la circostanza che gli stessi abbiano compreso la manifestazione o meno da parte di un lavoratore, che abbia dichiarato uno stato morboso consistente in lombosciatalgia acuta, di impedimenti nei movimenti, poiché tale particolarità non è idonea ad attribuire all'indagine un carattere sanitario in senso tecnico, comportando la sola osservazione del comportamento esteriore nella vita di tutti i giorni e non determinando una differenziazione dal punto di vista concettuale e qualitativo da ogni altro accertamento relativo allo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia. (Nella specie - caratterizzata dal ricorso ad un'agenzia investigativa - non era stata sollevata dal ricorrente la problematica relativa ai soggetti che possono essere impiegati dal datore di lavoro nel controllo dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)