Sez. L, Sentenza n. 11355 del 02/11/1995 (Rv. 494483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Per svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia - Legittimità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione ai doveri generali di correttezza e buona fede ed agli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, ove tale attività esterna (prestata o no a titolo oneroso), valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare la guarigione od il rientro in sevizio del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)