Sez. 1, Sentenza n. 22018 del 19/10/2007 (Rv. 600672 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Diritto al risarcimento del danno - Offerta dell'indennità di espropriazione - Effetto interruttivo se precedente al maturare della prescrizione - Valore di rinuncia a far valere la prescrizione se successiva.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione, al proprietario del fondo occupato ed irreversibilmente trasformato per il quale sia quindi preclusa all'amministrazione l'emissione di un rituale decreto espropriativo, spetta unicamente il diritto al risarcimento del danno. In tal caso l'offerta dell'indennità di espropriazione non solo è idonea a interrompere il termine di prescrizione del diritto risarcitorio, ma, se intervenuta dopo il decorso di tale termine, vale come fatto incompatibile a valersi della prescrizione e, quindi, come rinuncia alla stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)