Sez. 4, Sentenza n. 2212 del 01/10/2014 Cc. (dep. 16/01/2015) Rv. 261765 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Spese - Liquidazione - Decreto di archiviazione - Avvenuta trasmissione degli atti al P.M. - Competenza del P.M. - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La competenza a liquidare le spese relative ad intercettazioni telefoniche appartiene al "magistrato che procede", il quale, dopo l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)