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Sez. 1, Sentenza n. 1013 del 18/02/1982 (Rv. 418871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - NOMINA - FACOLTÀ DISCREZIONALE - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - NOMINA - FACOLTÀ DISCREZIONALE - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina di tale traduttore (nella specie, trattandosi di un testo di facile comprensibilità ed in concreto compreso dai difensori delle parti) non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità. (V 2479/62; (V 350/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)