Sez. 2, Sentenza n. 4537 del 19/05/1990 (Rv. 467261 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI REDATTI IN LINGUA STRANIERA - NOMINA DI UN TRADUTTORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - SUSSISTENZA - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI REDATTI IN LINGUA STRANIERA - NOMINA DI UN TRADUTTORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - SUSSISTENZA - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli Atti processuali in senso proprio (tra questi, i provvedimenti del giudice e gli Atti dei suoi ausiliari, gli Atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche i documenti prodotti dalle parti; quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà e non l'Obbligo di nominare un traduttore per cui il mancato Esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità. (V 2217/84, mass n 434257; (V 1013/82, mass n 418871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)