Sez. 2, Sentenza n. 2217 del 05/04/1984 (Rv. 434257 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - NOMINA - FACOLTÀ DISCREZIONALE - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - NOMINA - FACOLTÀ DISCREZIONALE - OMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità. (V 1013/82, mass n 418871; (V 3934/74, mass n 372495; (V 3400/73, mass n 367355).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)