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Sez. 6, Sentenza n. 3461 del 13/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210091 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Modifica da parte del giudice di quanto concordato nel patto - Esclusione - Verifica legale della pena - Obbligo - Continuazione - Poteri di verifica sulla pena - Sussistenza - Obbligo di specifica motivazione - Esclusione - Conseguenze sull'impugnazione.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali. Il principio non soffre deroghe anche per quel che attiene al calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione quando la richiesta contenga la misura della pena base e l'aumento risultante dalla continuazione. Il giudice è tenuto, in tal caso, solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena base indicata dal richiedente (nel senso che sia ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale del reato ritenuto più grave), tenuto conto del concorso di possibili circostanze, e che l'aumento per la continuazione sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Ove il risultato di tali verifiche conduca a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame dal giudice dell'impugnazione proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)