Sez. 2, Sentenza n. 3345 del 15/10/1975 (Rv. 377479 - 01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - REVOCA - DONAZIONE A PERSONA GIURIDICA - IRREVOCABILITA - CONDIZIONI - DONAZIONI AGLI ENTI ECCLESIASTICI - INCLUSIONE.*
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - REVOCA - DONAZIONE A PERSONA GIURIDICA - IRREVOCABILITA - CONDIZIONI - DONAZIONI AGLI ENTI ECCLESIASTICI - INCLUSIONE.*
L'art 782 cod civ, sull'accettazione e la revocabilita della donazione effettuata a favore di persona giuridica, ha abrogato l'art 11 della legge 27 maggio 1929 n 848 ed e, pertanto, applicabile anche agli enti ecclesiastici ed alle donazioni fatte a favore di questi, con la conseguenza che tali donazioni sono irrevocabili, dopo la notificazione al donante della domanda all'autorita governativa intesa ad ottenere l'autorizzazione ad accettare, per il periodo massimo di un anno. (Conf 1054/72, mass n 357430; 1973/67, mass n 378974).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)