Sez. 3, Sentenza n. 25135 del 13/12/2010 (Rv. 615138 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante - Vendita con riserva di una striscia di terreno contigua al confine - Requisito della confinanza - Esclusione - Limiti - Condizioni - Riserva di porzione priva di qualsiasi utilità economica fatta a scopo di vanificare la prelazione del confinante - Diritto di riscatto di quest'ultimo - Sussistenza - Ragioni giustificative della detta riserva - Sussistenza - Accertamento riservato al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscatto agrario da parte del confinante, qualora in sede di vendita di fondo rustico l'alienante si riservi la proprietà di una striscia di terreno tale da interrompere la contiguità e continuità fisica tra i due fondi, ne deriva una condizione obiettiva di non confinanza sufficiente ad escludere il diritto di prelazione, a meno che la riserva sia stata fatta senza nessuna utilità economica, all'unico scopo di vanificare, sopprimendo il requisito della confinanza, il diritto di prelazione del confinante. L'accertamento della sussistenza di apprezzabili ragioni giustificative della suddetta riserva in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)