Sez. 3, Sentenza n. 25747 del 22/12/2015 (Rv. 638188 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Contiguità dei fondi - Precostituzione di una situazione di fatto volta artificiosamente ad escluderla - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il proprietario confinante, di cui all'art. 7, comma 2, della l. n. 817 del 1971, ha diritto di prelazione anche se, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi per interrompere la contiguità fisica tra i suoli; tuttavia, qualora la porzione di fondo interposta presenti caratteristiche e dimensioni tali da renderla idonea allo sfruttamento coltivo autonomo, perché ricorra la frode ai danni del confinante prelazionario, non è sufficiente che l'alienante si riservi quella porzione di fondo con l'intento di impedire il sorgere del diritto di prelazione, ma è necessario anche che la stessa sia lasciata nella materiale disponibilità dell'acquirente e da questi utilizzata "uti dominus" o, comunque, in modo da compromettere l'esercizio, anche in futuro, del diritto di prelazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)