Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 02/06/1998 (Rv. 515987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti resi dal Tribunale in sede di reclamo su provvedimenti cautelari - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto, solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio (siano cioè idonei ad incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale). Da ciò consegue che esso si renda inammissibile nei confronti di provvedimenti assunti dal Tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare, trattandosi di provvedimenti di carattere strumentale, come tali inidonei ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)