Sez. 2, Sentenza n. 647 del 21/01/2000 (Rv. 533028 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | In Genere - Procedimento possessorio - Provvedimento relativo alla richiesta delle pronunce interdittali - Reclamo - Ordinanza decidente sul reclamo - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Anche ove recante statuizione sulle spese - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento che decida sul reclamo proposto ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. avverso l'ordinanza emanata dal giudice del procedimento possessorio in ordine alla richiesta pronuncia delle misure interdittali, ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà (e perciò di inidoneità al giudicato) dell'ordinanza reclamata. Più in particolare, giacché il reclamo risulta finalizzato alla eventuale sostituzione della già adottata decisione di rigetto o di concessione dell'invocata misura provvisoria, con altra decisione che della prima conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà, anche i provvedimenti adottati in sede di reclamo si rivelano essi stessi strumentali e provvisori, e pertanto non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, neanche quando, concedendo la misura interdittale, essi abbiano - in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 669 "septies" cod. proc. civ., la quale contempla la possibilità di una pronuncia sulle spese solo in caso di diniego del provvedimento interdittale e sempre che trattasi di una procedura introdotta "ante causam", ed inoltre in relazione a questo solo caso rende praticabile, sul punto, lo strumento dell'opposizione ex artt. 645 e seguenti cod. proc. civ. - ad indebitamente pronunciare anche la condanna del resistente alle spese del procedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)