Sez. 1, Sentenza n. 3121 del 05/03/2002 (Rv. 552797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Giudizi pendenti - Programma straordinario per Napoli, conseguente al terremoto del 1980 - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Sopravvenuto trasferimento delle opere a comuni ed altri enti - Incidenza sulla legittimazione passiva - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni, enti o amministrazioni, per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341), comporta, riguardo ai giudizi in corso, promossi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., dovendosi interpretare il disposto del comma nono - bis del citato decreto - legge come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi della citata disposizione del codice di rito.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)