Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 12/12/2003 (Rv. 568820 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Sindaco o presidente della Giunta regionale commissario del Governo ai sensi della legge sul programma straordinario per Napoli, a seguito del terremoto del 1980 (legge n. 219 del 1981) - Necessità del patrocinio e della rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Conseguenze in tema di notifica delle citazioni in giudizio di tale organo.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
La necessità del patrocinio e della rappresentanza delle amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato, applicabile anche agli organi delegati dell'Amministrazione centrale dello Stato, vale anche per il (sindaco e il) presidente della Giunta regionale come commissario di Governo ai sensi di legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, in materia di interventi di ricostruzione seguiti al terremoto del 1980 nell'area campana; ne consegue che per le citazioni in giudizio di detto commissario (o per gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi agli arbitri nei confronti di esso) è applicabile l'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di notifica presso l'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)