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Sez. U, Sentenza n. 104 del 26/02/1999 (Rv. 523654 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Indennità di esproprio - Giudizi pendenti - Legittimazione passiva della Presidenza del consiglio dei Ministri - Sopravvenuto trasferimento delle opere a Comuni ed altri enti - Incidenza sulla legittimazione passiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523654-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

Il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981 n. 219, al patrimonio dei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994, per effetto dell'art. 22 D.L. 23 giugno 1995 n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995 n. 341, comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità per l'esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguente ritualità della notifica del ricorso per cassazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendosi interpretare il disposto del comma nono bis del citato art. 22, come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale di cui all'art. 111 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 22, Legge 08/08/1995 num. 341, DM Bilancio e programmazione economica 04/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)