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Sez. L, Sentenza n. 1105 del 01/02/2000 (Rv. 533358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ferrovie dello Stato S.p.A. - Applicabilità del divieto dopo la privatizzazione del rapporto e successivamente alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 21 della legge n. 210 del 1985 - Sanzione ex art. 1 quinto comma della legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità - Illegittimità costituzionale in relazione alla diversità di disciplina per il periodo precedente - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato, la sanzione prevista dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 1369 del 1960 (per cui l'interponente effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro), che non poteva trovare applicazione prima della privatizzazione del rapporto ex legge n. 210 del 1985 e per tutto il periodo di transizione previsto dall'art. 21 della stessa legge, è invece operativa per il periodo successivo al 5 febbraio 1988 - data di entrata in vigore del primo contratto collettivo - per quei casi in cui i lavoratori risultino formalmente dipendenti di imprese appaltatrici di mere prestazioni di lavoro, rendendo però in effetti la loro attività direttamente a vantaggio dell'ente. L'applicazione di tale sanzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla diversità di disciplina rispetto alle situazioni precedenti al febbraio 1988, poiché non sono affatto omogenee le situazioni denunciate in rapporto al diverso regime dell'Azienda autonoma delle ferrovie e della S.p.A. Ferrovie dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)