Sez. L, Sentenza n. 13725 del 14/10/2000 (Rv. 541001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Applicabilità del divieto in oggetto - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 è da ritenere che l'operatività del generale divieto previsto dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dall'art. 2, lett. i), della citata legge n. 210 del 1985 che ha conferito ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell'organizzazione delle Ferrovie e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 8 CORTE COST., DPR 22/11/1961 num. 1192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)