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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016 (Rv. 640750 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Diritti del fallito verso i terzi - Prescrizione - Sospensione per la durata della procedura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640750-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Gli artt. 2941 e 2942 c.c. non prevedono, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori ovvero sui beni compresi nel fallimento, che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa per la durata del fallimento, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore, e, in caso di inerzia di quest'ultimo, il fallito è, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacità processuale, prevista esclusivamente a tutela dell'interesse della massa dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non escludendo dal computo della prescrizione il periodo in cui la creditrice era rimasta fallita, aveva correttamente dichiarato prescritto il credito azionato, concernente la restituzione di somme incassate a seguito di riscossione di effetti cambiari costituiti in pegno)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)