Sez. 3, Sentenza n. 396 del 11/01/2007 (Rv. 595601 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Diritti del fallito verso i suoi debitori - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
In tema di rapporti del debitore fallito, l'art. 2948 del codice civile, che disciplina la sospensione della prescrizione, non prevede che la prescrizione rimanga sospesa, tra il fallito e i terzi, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori o quanto ai beni compresi nel fallimento e per la durata di questo, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore e che, in caso di inerzia di quest'ultimo, ove il fallito agisca per far valere i suoi diritti non gli può essere opposta la sua incapacità processuale, che è ordinata a tutela dell'interesse della massa dei creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)