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Sez. 1, Sentenza n. 614 del 15/01/2016 (Rv. 638263 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Eccezione della controparte o rilievo di ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638263-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)