Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 541 del 14/01/2015 (Rv. 634168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Determinazione - Versamento integrale nell'imposta sostitutiva - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, in mancanza dell'integrale e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva, non sussistono le condizioni a cui la legge collega la deroga alla disciplina ordinaria per la determinazione della plusvalenza tassabile, stabilita dall'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)