Sez. 1, Sentenza n. 2586 del 25/10/1966 (Rv. 324979 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - DA PARTE DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE- POTERE DEL GIUDICE A QUO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - DA PARTE DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE- POTERE DEL GIUDICE A QUO.*
La Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di mera legittimita, non puo disporre la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza di merito tale correzione va fatta dal giudice a quo con l'osservanza delle norme contenute nell'art.287 cod. proc. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)