Sez. L, Sentenza n. 1974 del 05/04/1979 (Rv. 398374 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
La Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di legittimita, non puo disporre la correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza di merito: tale correzione va fatta dal giudice a quo con l'osservanza delle norme di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 2586/66, mass n 324979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)