Sez. 2, Sentenza n. 5454 del 11/10/1980 (Rv. 409324 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO CONTENUTI NELLA SENTENZA DI MERITO - CORREZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (OMESSA INDICAZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI CONDANNATE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE).*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO CONTENUTI NELLA SENTENZA DI MERITO - CORREZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (OMESSA INDICAZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI CONDANNATE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE).*
La Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di legittimita, non puo disporre la correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza di merito: tale correzione va fatta dal giudice a quo, al quale la relativa istanza puo proporsi pur dopo la proposizione del ricorso per Cassazione. (nella specie i giudici d'appello dopo aver dichiarato in motivazione che gli appellanti erano tenuti in solido alle spese del grado, avevano omesso di indicare nella parte del dispositivo concernente la condanna alle spese il nome di uno di essi). (V 1974/79, mass n 398374; (V 2586/66, mass n 324979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)