Sez. 1, Sentenza n. 10666 del 09/05/2006 (Rv. 590948 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Termine per l'adozione da parte del Prefetto del provvedimento ex art. 218 cod. str. - Quindici giorni dall'invio - Notifica del provvedimento - Termini - Principio generale fissato dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo - Applicabilità - Assenza di un termine perentorio per la notifica - Profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 24 e 3 della Costituzione - Insussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218, comma 2, va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata, e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente", trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. La mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di sospensione non si pone in contrasto né con l'articolo 24 Cost., in quanto l'interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, ovvero può richiedere la riconsegna del documento di guida ove l'ordinanza prefettizia sia notificata oltre venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel secondo comma dell'articolo 218 del codice della strada), né con l'articolo 3 della Cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)