Sez. 3, Sentenza n. 17440 del 18/11/2003 (Rv. 568259 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pronuncia sulle spese - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Necessità - Facoltà di non gravare il soccombente delle spese della fase monitoria - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, nell'ambito della quale il giudice deve pronunciarsi sulle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento con esclusivo riferimento all'esito finale della lite, salva la facoltà di non porre a carico dell'opponente - ove soccombente - le spese riguardanti la fase monitoria se si accerti che la domanda di ingiunzione è stata proposta in carenza delle condizioni richieste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)