Sez. 3, Sentenza n. 17469 del 09/08/2007 (Rv. 598951 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Revoca del decreto ingiuntivo - Pronuncia sulle spese della fase monitoria - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, sebbene l'opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l'opposizione e condannato l'opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)