Sez. 3, Sentenza n. 11533 del 16/11/1998 (Rv. 520724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Requisito della specialità - Rilascio della procura successivamente alla sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione sotto il profilo dell'art. 365 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale in forza di mandato a margine o in calce al ricorso comunque a questo allegato (v. art 83, comma terzo cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 1 legge 27 maggio 1997 n. 141) rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)