diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11533 del 16/11/1998 (Rv. 520724 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Requisito della specialità - Rilascio della procura successivamente alla sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520724-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione sotto il profilo dell'art. 365 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale in forza di mandato a margine o in calce al ricorso comunque a questo allegato (v. art 83, comma terzo cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 1 legge 27 maggio 1997 n. 141) rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)