Sez. 4, Sentenza n. 0 del 24/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 218292 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame degli atti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni - Intercettazioni eseguite in altri procedimenti - Obbligo di trasmissione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., atteso che il generale divieto di utilizzazione stabilito dal successivo art. 271 stesso codice è norma generale e di chiusura dell'intera disciplina.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)