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Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 29/09/1999 (Rv. 530342 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Legittimazione attiva del genitore quale rappresentante ex lege del minore - Mancata previsione di nomina di un curatore speciale - Mancata previsione della sospensione dei termini per il caso di inattività del genitore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530342-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 273 cod.civ. con riferimento agli articoli 2 e 24 Cost. nella parte in cui, in ipotesi di figlio minorenne, attribuisce al genitore la legittimazione ad agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale senza prevedere la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore e, in caso di inattività del sostituto processuale, la sospensione dei termini fino al raggiungimento della maggiore età del sostituito; infatti, l'interesse del minore risulta adeguatamente protetto, nel caso di promovimento dell'azione da parte del genitore attraverso la verifica della sua rispondenza a quell'interesse demandata al Tribunale per i minorenni (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990), nel caso contrario con la possibilità per il figlio, una volta divenuto maggiorenne, di promuovere l'azione, per lui imprescrittibile ai sensi dell'articolo 270 cod.civ.; nella prima ipotesi, inoltre, la scelta di non affiancare obbligatoriamente il rappresentante del minore con un curatore speciale, che ne controlli le iniziative processuali, è ragionevole e coerente con la qualità soggettiva del rappresentante e la sua natura di sostituto processuale, mentre la previsione di una sospensione dei termini o di una rimessione in termini a favore del minore, divenuto maggiorenne, per esercitare le attività (in particolare le impugnazioni) da cui il genitore è decaduto, contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto e costituirebbe violazione del diritto di difesa della controporte, soggetta ad unilaterale possibilità di riesame di una sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)