Sez. 1, Sentenza n. 3935 del 12/03/2012 (Rv. 621967 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Interesse del minore - Valutazione affidata al Tribunale - Compimento dei sedici anni del minore - Consenso del minore all'azione - Sufficienza e necessità - Raggiungimento della maggiore età in corso di processo - Valutazione del Tribunale - Superfluità - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE
L'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal Tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all'azione. A maggior ragione, nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto la maggior età nel corso del giudizio e intervenga personalmente nel processo, deve ritenersi superata la necessità del consenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)