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Sez. 1, Sentenza n. 6470 del 10/05/2001 (Rv. 546550 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Figlio minore di sedici anni - Genitore già autore del riconoscimento del figlio - Consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore - Rifiuto - Giudizio relativo - Minore - Qualità di parte - Esclusione - Conseguenza - Nomina di curatore speciale - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546550-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, il minore non assume la qualità di parte, ma ne è prevista soltanto l'audizione, sempre che ne sia capace per ragioni di età o per altre cause, sicché in tale procedimento non insorge l'esigenza della nomina di un curatore speciale del minore. Nè la mancata previsione della necessità di tale nomina si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 111 Cost., atteso che il minore risulta adeguatamente protetto dalla verifica che il tribunale per i minorenni è chiamato a compiere circa l'effettiva rispondenza all'interesse del minore medesimo del secondo riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)